Art. 32.

      1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale»;

          c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          d) al quinto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».