1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea nazionale»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;
d) al quinto comma, le parole: «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;
e) al quinto comma, le parole: «della Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale».